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Articolo 2870 del Codice Civile

L’ art. 2870 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni opponibili dal terzo datore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’art. 2859.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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