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Articolo 2869 del Codice Civile

L’ art. 2869 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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