Articolo 2870 del Codice Civile

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L' art. 2870 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni opponibili dal terzo datore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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