Articolo 2869 del Codice Civile

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L' art. 2869 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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