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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 476 del Codice Civile

Articolo 476 del Codice Civile

L’ art. 476 del Codice Civile è rubricato “ Accettazione tacita ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 476 del Codice Civile italiano:

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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