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Articolo 475 del Codice Cvile

L’ art. 475 del Codice Civile è rubricato “Accettazione espressa”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 475 del Codice Civile italiano:

L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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