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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 535 del Codice di procedura civile

Articolo 535 del Codice di procedura civile

L’articolo 535 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Prezzo base dell’incanto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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