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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 536 del Codice di procedura civile

Articolo 536 del Codice di procedura civile

L’articolo 536 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Trasporto e ricognizione delle cose da vendere”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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