Articolo 62 della Costituzione Italiana
L’articolo 62 della Costituzione.
Ecco il testo:
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra.
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