Articolo 61 della Costituzione Italiana

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L'articolo 61 della Costituzione

Ecco il testo: 
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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