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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 67 del Codice di procedura civile

Articolo 67 del Codice di procedura civile

L’articolo 67 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Responsabilità del custode”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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