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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 66 del Codice di procedura civile

Articolo 66 del Codice di procedura civile

L’articolo 66 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sostituzione del custode”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’articolo 65, secondo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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