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AvvocatoDigitale.comBlog241/90Articolo 23 della Legge 241 del 7 agosto 1990

Articolo 23 della Legge 241 del 7 agosto 1990

L’articolo 23 della Legge 241 del 7 agosto 1990, aggiornata al 2017, viene rubricato con il nome di “Ambito di applicazione del diritto di accesso“.


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Ecco il testo: 

Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si
esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Se vuoi consultare gli altri articoli delle Legge 241/1990 aggiornata al 2017, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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