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Articolo 2880 del Codice Civile

L’ art. 2880 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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