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Articolo 2881 del Codice Civile

L’ art. 2881 del Codice Civile è rubricato “Nuova iscrizione dell’ipoteca“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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