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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 222 del Codice di procedura civile

Articolo 222 del Codice di procedura civile

L’articolo 222 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Interpello della parte che ha prodotto la scrittura”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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