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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 221 del Codice di procedura civile

Articolo 221 del Codice di procedura civile

L’articolo 221 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Modo di proposizione e contenuto della querela”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.

È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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