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Articolo 1339 del Codice Civile

L’ art. 1339 del Codice Civile è rubricato “Inserzione automatica di clausole“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Breve spiegazione:

L’art. 1339 c.c. stabilisce che le clausole e i prezzi imposti dalla legge o da norme corporative (non piú esistenti) entrano automaticamente di diritto nel contratto, anche se le parti non li hanno previsti.

Inoltre, se le parti hanno inserito una clausola diversa o contraria, questa viene sostituita da quella imposta dalla legge. 

Ad esempio se la legge impone un prezzo minimo per un determinato prodotto e nel contratto le parti pattuiscono un prezzo piú basso, questo verrà sostituito con il prezzo minimo stabilito dalla legge. 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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