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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 758 del Codice di procedura civile

Articolo 758 del Codice di procedura civile

L’articolo 758 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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