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Articolo 2874 del Codice Civile

L’ art. 2874 del Codice Civile è rubricato “Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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