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16 Ottobre 2026
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Articolo 2875 del Codice Civile

L’ art. 2875 del Codice Civile è rubricato “Eccesso nel valore dei beni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’art. 2855.



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