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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 48 del Codice di procedura civile

Articolo 48 del Codice di procedura civile

L’articolo 48 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sospensione dei processi”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l’ordinanza che richiede il regolamento.

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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