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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 47 del Codice di procedura civile

Articolo 47 del Codice di procedura civile

L’articolo 47 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Procedimento del regolamento di competenza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’art. 43, secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l’istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti.

Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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