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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 669 septies del Codice di procedura civile

Articolo 669 septies del Codice di procedura civile

L’articolo 669 septies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimento negativo”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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