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Articolo 1016 del Codice Civile

L’ art. 1016 del Codice Civile è rubricato “Perimento parziale della cosa”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

Breve spiegazione

L’articolo 1016 c.c. stabilisce che se la cosa oggetto di usufrutto perisce in parte, l’usufrutto si conserva sulla parte rimanente. Se la cosa perisce totalmente, l’usufrutto si estingue.

Esempio: Tizio concede in usufrutto una proprietà con due immobili, uno viene distrutto con un incendio, quindi Caio potrà godere l’usufrutto sull’immobile rimanente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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