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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 28 del Codice di procedura civile

Articolo 28 del Codice di procedura civile

L’articolo 27 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Foro stabilito per accordo delle parti”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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