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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 29 del Codice di procedura civile

Articolo 29 del Codice di procedura civile

L’articolo 29 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma ed effetti dell’accordo delle parti”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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