L'articolo 27 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Foro stabilito per accordo delle parti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
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