L'articolo 29 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma ed effetti dell'accordo delle parti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
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