Articolo 30 del Codice di procedura civile

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L'articolo 30 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Foro del domicilio eletto". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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