L'articolo 31 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "articolo abrogato".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinchè sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.
comma abrogato.
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