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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 30 del Codice di procedura civile

Articolo 30 del Codice di procedura civile

L’articolo 30 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Foro del domicilio eletto”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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