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Articolo 1968 del Codice Civile

L’ art. 1968 del Codice Civile è rubricato “Transazione sulla falsità di documenti“.

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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