L' art. 1967 del Codice Civile è rubricato “Prova".
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.