Articolo 1968 del Codice Civile

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L' art. 1968 del Codice Civile è rubricato “Transazione sulla falsità di documenti".

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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