L' art. 1966 del Codice Civile è rubricato “Capacità a transigere e disponibilità dei diritti".
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Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
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