Articolo 1966 del Codice Civile

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L' art. 1966 del Codice Civile è rubricato “Capacità a transigere e disponibilità dei diritti".

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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