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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1543 del Codice Civile

Articolo 1543 del Codice Civile

L’articolo 1543 del Codice Civile é rubricato “Forme” .

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 2821 del Codice Civile italiano: 

La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
Il venditore e’ tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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