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Articolo 2729 del Codice Civile

L’ art. 2729 del Codice Civile è rubricato “ Presunzioni semplici “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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