Articolo 2729 del Codice Civile
L’ art. 2729 del Codice Civile è rubricato “ Presunzioni semplici “.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
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