Articolo 2728 del Codice Civile

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L' art. 2728 del Codice Civile è rubricato “ Prova contro le presunzioni legali ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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