Articolo 2729 del Codice Civile

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L' art. 2729 del Codice Civile è rubricato “ Presunzioni semplici ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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