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Articolo 2176 del Codice Civile

L’ art. 2176 del Codice Civile è rubricato “Reintegrazione del bestiame conferito“.

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora, durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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