Articolo 2175 del Codice Civile

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L' art. 2175 del Codice Civile è rubricato “Perimento del bestiame".

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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