Articolo 2944 del Codice Civile
L’ art. 2944 del Codice Civile è rubricato “Interruzione per effetto di riconoscimento“.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

