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Articolo 2808 del Codice Civile

L’ art. 2808 del Codice Civile è rubricato “Costituzione ed effetti dell’ipoteca“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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