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16 Ottobre 2026
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Articolo 2809 del Codice Civile

L’ art. 2809 del Codice Civile è rubricato “Specialità e indivisibilità dell’ipoteca“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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