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Articolo 479 del Codice di procedura civile

L’articolo 479 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Notificazione del titolo esecutivo e del precetto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all’originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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