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Articolo 2394 bis del Codice Civile

L’ art. 2394 bis del Codice Civile è rubricato “Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.

Versione precedente dell’articolo, clicca qui.
Articolo modificato come sopra con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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