Articolo 21 nonies della Legge 241 del 7 agosto 1990
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Ecco il testo:
Art. 21 nonies Annullamento d’ufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi
di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque
non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento
si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato
annullamento del provvedimento illegittimo.2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei
fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per
effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono
essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi
di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
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