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Articolo 332 del Codice Civile

L’articolo 332 del Codice Civile riguarda la “Reintegrazione nella responsabilità genitoriale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 332 del Codice Civile italiano:

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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